Statuti

I. Ragione sociale e principi

Art. 1 Ragione sociale e sede

  1. L’Associazione Fondali Puliti del Ceresio (As.Fo.Pu.Ce, in seguito “Associazione”) è un’associazione apolitica ed aconfessionale di pubblica utilità ai sensi degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero, fondata in data 23 aprile 1998.
  2. La sede dell’Associazione è nello stesso luogo del domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 2 Obiettivi

Mossa da un profondo rispetto per il patrimonio naturale lacustre e fluviale e consapevole della responsabilità dell’uomo nei confronti delle acque, l’Associazione si dedica alla salvaguardia dei laghi e fiumi nel Sottoceneri e nel bacino imbrifero del Ceresio. In particolare, l’Associazione persegue i seguenti obiettivi:

  1. La pulizia dei fondali e delle rive dei fiumi e dei laghi.
  2. La protezione con ogni mezzo adatto e disponibile di laghi e fiumi, favorendo la conservazione e lo sviluppo delle specie animali e vegetali che vi vivono.
  3. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle diverse categorie di utenti dei laghi e dei fiumi sulla necessità di rispettare e proteggere le acque.
  4. La collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, persone giuridiche e fisiche, attive in campi affini e compatibili agli scopi dell’Associazione.
  5. La creazione e la salvaguardia di habitat lacustri e fluviali di particolare interesse naturalistico.

II. Finanze

Art. 3 Principi

  1. L’anno contabile corrisponde all’anno solare.
  2. La direzione (comitato) allestisce annualmente il preventivo, il consuntivo ed il bilancio, che sottopone all’assemblea generale per approvazione.

Art. 4 Entrate

Le risorse finanziarie dell’Associazione sono:

  1. il reddito da patrimonio sociale
  2. i sussidi accordati da privati ed enti pubblici
  3. il ricavato da collette e campagne
  4. il ricavato dall’offerta di prestazioni di servizi

Art. 5 Uscite

  1. Le uscite non devono superare il preventivo. Eventuali maggiori uscite sono possibili se i mezzi dell’Associazione o sussidi speciali lo permettono.
  2. La direzione può approvare spese uniche per un ammontare massimo di fr. 5'000.- e spese ricorrenti massime di fr. 2'000.- annui.

III. Rappresentanza

Art. 6 Diritto di firma

Hanno diritto di firma a due, vincolante l’Associazione:

  1. il Presidente ed il Segretario
  2. il Vicepresidente ed il Segretario
  3. il Presidente ed il Cassiere
  4. il Vicepresidente ed il Cassiere, eccetto il caso di cui all’art. 16 cpv. 2

Art. 7 Responsabilità

  1. L’Associazione risponde con il proprio patrimonio delle sue obbligazioni. È esclusa la responsabilità personale dei membri della direzione e dei soci per obbligazioni dell’Associazione.
  2. È fatto salvo il diritto di regresso dell’Associazione nei confronti dei membri della direzione e dei soci in caso di dolo o negligenza grave.

IV. Soci

Art. 8 Principi

Possono far parte dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall’Associazione.

Art. 9 Ammissione

  1. Ogni interessato che possegga i requisiti di cui all’art. 8 dei presenti statuti può presentare domanda di adesione all’Associazione.
  2. La direzione vaglia le candidature e decide liberamente in merito.

Art. 10 Esclusione

  1. La direzione può pronunciare l’esclusione di un socio dall’Associazione previa sua audizione. La direzione non è tenuta a giustificare l’esclusione.

V. Organizzazione

Art. 11 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. l’assemblea generale (organo decisionale)
  2. la direzione (organo esecutivo)
  3. l’ufficio di revisione

a) Assemblea generale

Art. 12 Convocazione

  1. L’assemblea generale si riunisce, su convocazione della direzione, almeno una volta all’anno, di regola entro il 30 aprile.
  2. La direzione o almeno un quinto dei soci possono convocare un’assemblea generale straordinaria. All’ordine del giorno devono essere menzionati i motivi della convocazione.
  3. La convocazione all’assemblea, unitamente all’ordine del giorno, avviene per iscritto e deve essere inviata con almeno 30 giorni di preavviso sulla data prevista per l’assemblea.
  4. La direzione decide sulle modalità di convocazione.

Art. 13 Svolgimento dell’assemblea

  1. L’assemblea è diretta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario. In caso di elezioni verrà scelto un Presidente di giornata.
  2. La procura a terzi è autorizzata.

Art. 14 Competenze

L’assemblea ha potere decisionale su tutte le competenze accordate dalla legge e dai presenti statuti, in particolare:

  1. elezione del Presidente
  2. elezione e destituzione della direzione e dell’ufficio di revisione
  3. approvazione degli statuti
  4. approvazione del preventivo e del programma delle attività
  5. approvazione dei conti e scarico della direzione
  6. scioglimento dell’Associazione

Art. 15 Procedura decisionale

  1. Ogni assemblea convocata secondo gli statuti è atta a deliberare ed ha potere decisionale. Non è previsto alcun quorum minimo di presenze:
  2. Tutti i soci hanno diritto ad un voto. Il diritto di voto è sospeso nei casi previsti dalla legge.
  3. Ogni socio ha diritto a prendere la parola ed esprime la propria opinione.
  4. Il Presidente o il suo sostituto può limitare il diritto di esprimersi dei soci qualora ne venga abusato.
  5. Le elezioni e le votazioni sono tenute per alzata di mano, è fatto salvo il diritto di un terzo dei soci di richiedere il voto segreto scritto.
  6. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

b) Direzione

Art. 16 Composizione

  1. La direzione è composta da un presidente, un vicepresidente, un cassiere, un segretario e da altre persone, non eccedenti il numero di sette.
  2. Le cariche di presidente, vicepresidente e segretario sono incompatibili tra di loro e con la funzione di membro dell’organo di revisione. Sono per contro cumulabili le cariche di segretario e cassiere, rispettivamente di vicepresidente e cassiere.
  3. Il cantone Ticino ed il Consorzio per la pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio hanno il diritto di chiedere di essere rappresentati nella direzione.

Art. 17 Elezione

  1. Ad eccezione della carica di presidente, attribuita dall’assemblea, le cariche vengono attribuite internamente alla direzione. L’assemblea ha diritto di opposizione.
  2. I membri della direzione sono eletti dall’assemblea per un periodo di un anno e sono rieleggibili.

Art. 18 Competenze

  1. La direzione è l’organo esecutivo dell’Associazione.
  2. La direzione è competente in tutte le questioni che non spettano, per legge o secondo i presenti statuti, all’assemblea generale.
  3. La direzione può emanare, se lo ritiene utile, regolamenti tecnici ed amministrativi.

Art. 19 Riunioni

  1. La direzione si riunisce ogni qualvolta la gestione dell’Associazione lo richieda, ma perlomeno due volte all’anno.
  2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o da almeno quattro membri della direzione.

Art. 20 Decisioni

  1. La direzione, dopo discussione, delibera sulle questioni di sua competenza tramite votazione per alzata di mano. Le decisioni vengono prese a semplice maggioranza dei membri presenti.
  2. Ogni membro della direzione ha diritto ad un voto.
  3. È ammessa la procura ad un altro membro della direzione per la votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  4. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

c) Ufficio di revisione

Art. 21 Organizzazione e competenze

  1. L’organo di revisione è composto da due persone, elette dall’assemblea per un periodo di un anno ed è rieleggibile.
  2. La carica è onorifica e non vengono riconosciute indennità.
  3. L’ufficio di revisione sottostà alle regole legali sull’organo di revisione delle società anonime (art. 728 ss. CO).
  4. L’organo di revisione presenta ogni anno in occasione dell’assemblea generale ordinaria un rapporto scritto in merito al suo operato.

VI. Revisione degli statuti e scioglimento

Art. 22 Revisione degli statuti

  1. Un’istanza di revisione degli statuti può essere presentata da almeno un terzo dei soci.
  2. La Direzione si incarica di elaborare i nuovi statuti secondo i desideri espressi dai soci.

Art. 23 Scioglimento - procedura

  1. L’Associazione viene sciolta con decisione di almeno due terzi dei voti in occasione di un’assemblea generale.
  2. La direzione pro tempore è incaricata di svolgere le pratiche di liquidazione dell’Associazione.

Art. 24 Capitale

  1. Un eventuale capitale sociale rimanente dopo lo scioglimento dell’Associazione va devoluto ad una persona giuridica avente scopi simili all’Associazione.
  2. L’assemblea che scioglie l’Associazione deciderà il nome del beneficiario e l’eventuale limitazione di utilizzo del capitale sociale rimanente.

VII. Entrata in vigore degli statuti

Art. 25 Entrata in vigore

I presenti statuti sostituiscono quelli approvati in occasione dell’assemblea costituente del 23 aprile 1998 ed entrano in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte dell’assemblea generale straordinaria del 18 settembre 2002.